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Chiarimento

  • 1. Nell’art.29 del disciplinare tecnico (allegato al Capitolato di gara) nelle “Modalità di esecuzione del servizio gestione della TARI Tributo per il Comune nel periodo transitorio al passaggio a Tariffa corrispettiva” è previsto, per l’attività di riscossione coattiva, il riconoscimento al Gestore di un aggio pari al 10% delle somme riscosse a seguito di notifica di provvedimenti esecutivi, nonché gli oneri di riscossione previsti dalla Lg. 160/2019. Lo stesso articolo prevede che “Ruolo annuale - Il Gestore entro il 30 giugno di ogni anno invia all’Ente in via telematica un file secondo il tracciato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione contenente l’elenco di tutti gli avvisi di accertamento divenuti esecutivi e non pagati. Nel sistema informatico del Gestore tutte queste situazioni verranno quindi date per “passate a ruolo”. La gestione successiva della riscossione sarà da questo momento in carico al Comune. Si chiede di chiarire in capo a chi resta il recupero coattivo degli atti nel periodo transitorio. 2. Si chiede conferma che l’attività di accertamento/riscossione coattiva della TARI svolta per il periodo transitorio, possa essere eseguita dal Gestore anche dopo l’avvio dell’attività a regime. 3. Sono oggetto di accertamento e riscossione coattiva le sole annualità del periodo transitorio o anche le annualità precedenti non lavorate dall’attuale Gestore? 4. Si chiede il riferimento dell’attuale Gestore Grazie Distinti saluti

    Domanda del: 21/06/2024 aggiornata il 21/06/2024
  • Richiesta di chiarimenti superata dalle modifiche degli atti di gara.

    Saluti

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