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Chiarimento

  • Spett.le Ente, In relazione ai criteri di valutazione 2.10, 2.11 e 2.12 di cui all’art. 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, per i quali le Concorrenti devono unicamente limitarsi ad indicare molteplici ed eterogenei valori di natura numerica, stando che negli stessi è specificato che “La Commissione di gara attribuirà un giudizio esclusivamente in base al numero di interventi offerti rispetto a quelli previsti nella documentazione di gara, come sopra richiamati” e che la giurisprudenza (ad esempio, sentenza T.A.R. ABRUZZO n. 97/2015) ha escluso in radice che i criteri motivazionali possano essere posticipati, rispetto al momento di formulazione e di presentazione delle offerte da parte dei partecipanti, si chiede di esplicitare le modalità con le quali saranno assegnati i predetti punteggi al fine di consentire alle Concorrenti la migliore formulazione della propria offerta. Cordiali saluti.

    Domanda del: 21/06/2024 aggiornata il 21/06/2024
  • la determinazione dei criteri di valutazione è rimessa alla discrezionalità della commissione sulla base dei maggiori interventi proposti dal singolo partecipante.

    Saluti

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